L'avvio della procedura per l'applicazione della sanzione penale nella revisione del libro VI del CIC, tra opportunità e dovere dell'ordinario diocesano
Il contributo vuole essere uno studio del libro VI del Codice, a seguito della revisione del 2021, sotto il punto di vista della responsabilità di «chi presiede nella Chiesa» (can. 1311 § 2). L'analisi consente di apprezzare il rilievo delle modifiche introdotte, anche di quelle che possono sfu...
Κύριος συγγραφέας: | |
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Τύπος μέσου: | Εκτύπωση Άρθρο |
Γλώσσα: | Ιταλικά |
Έλεγχος διαθεσιμότητας: | HBZ Gateway |
Journals Online & Print: | |
Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
Έκδοση: |
2022
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Στο/Στη: |
Quaderni di diritto ecclesiale
Έτος: 2022, Τόμος: 35, Τεύχος: 3, Σελίδες: 264-288 |
Τυποποιημένες (ακολουθίες) λέξεων-κλειδιών: | B
Εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο
/ Επίσκοπος (μοτίβο)
/ Ποινικό αδίκημα
/ Ευθύνη (μοτίβο)
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Σημειογραφίες IxTheo: | RB Εκκλησιαστικό Αξίωμα, Εκκλησίασμα SB Κανονικό Δίκαιο, Δημόσιο Εκκλησιαστικό Δίκαιο |
Σύνοψη: | Il contributo vuole essere uno studio del libro VI del Codice, a seguito della revisione del 2021, sotto il punto di vista della responsabilità di «chi presiede nella Chiesa» (can. 1311 § 2). L'analisi consente di apprezzare il rilievo delle modifiche introdotte, anche di quelle che possono sfuggire nella loro importanza a una prima lettura o che possono sembrare non chiamare in causa direttamente la competenza dell'ordinario. Ne emerge un'istanza che è considerarsi irrinunciabile, ossia che nessuna notizia di delitto sia ignorata e debba essere invece valutata ogni volta con concretezza la possibilità di ricorrere all'applicazione delle pene. Il senso delle modifiche introdotte (che non sono tuttavia solo di carattere restrittivo) appare comprensibile solo a condizione di prendere le mosse dal volto proprio della Chiesa, sia sotto il punto di vista dei fini che il diritto penale canonico si propone di. perseguire (can. 1341), che sotto il punto di vista del compito proprio dei pastori, nel servizio all'intero popolo di Dio: «non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge» (1 Pt 5, 3). The contribution is intended to be a study of book VI of the Code, following the 2021 revision, looking at the responsibility of “he who presides in the Church” (can. 1311 § 2). The analysis makes ît possible tò appreciate the weight of the changes introduced, even those whose importance at first reading may not be evident or seem not to directly call into question the competence of the ordinary. An indispensable requirement emerges: that news of a crime not be ignored and that the possibility of tmposing penalties must be concretely assessed every time. The meaning of the changes introduced (which, however, are not only of a restrictive nature) appears understandable only in light of the Church's own nature, both from the point of view of the ends that canonical criminal law proposes to pursue (can. 1341), as well as în reference to the office pertaining to pastors, at the service of the entire people of God: “not as masters of the persons entrusted to you, but as models for the flock” (1 Pt 5: 3). |
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ISSN: | 1124-1179 |
Περιλαμβάνει: | Enthalten in: Quaderni di diritto ecclesiale
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